La riforma del Diritto societario, l’introduzione dei principi di Corporate Governance delle Società quotate, il codice di Autodisciplina in materia, le nuove responsabilità degli amministratori introdotte dal D.L. 231/2001, 366 e ss., la crescente attenzione che il legislatore e gli operatori della finanza, dell’industria e dei servizi pongono alle tematiche di diritto societario, stimolano una riflessione sulla attualità e necessità della copertura RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti ancora poco diffusa in Italia, dove Tower è tra le strutture pioniere nella proposta di queste soluzioni già dalla prima metà degli anni ’90.
L’oggetto dell’assicurazione è la copertura dei danni conseguenti ad un atto illecito (reale o presunto) degli amministratori, sindaci e dirigenti. La responsabilità degli amministratori è configurabile come una responsabilità da inadempimento relativa a violazione di norme di legge o di regolamenti, violazione dello Statuto e “mala gestio”. Gli amministratori sono personalmente responsabili (con il proprio patrimonio) dei danni causati alla Società, ai Soci, alle Banche, ai Clienti, ai Fornitori, allo Stato, etc.
Si sta verificando un generalizzato incremento di litigiosità che inizia a coinvolgere direttamente gli amministratori ed i sindaci di società italiane di ogni dimensione, settore e forma giuridica. Le richieste di risarcimento per danni avanzate nei confronti di amministratori e sindaci di società possono raggiungere importi rilevanti (anche solo come anticipazione di spese legali).
Tower vanta uno specifico know how nella gestione di questi contratti ed ha rapporti di collaborazione con le principali compagnie che esercitano il ramo. Nel corso degli anni ha potuto gestire diversi sinistri di dimensione rilevante ed è in grado di assistere il cliente nell’esercizio di tutti i diritti derivanti dal contratto.
TRATTAMENTO FISCALE DELLE POLIZZE D&O.
La polizza di responsabilità civile degli amministratori non rappresenta un “benefit” ma un costo aziendale, totalmente a carico della società contraente. I premi assicurativi non rappresentano un compenso in natura e, conseguentemente, non concorrono a formare il reddito dei beneficiari e ciò per due motivi: gli eventuali rimborsi corrisposti dalla compagnia non costituiscono per l’amministratore un arricchimento, bensì una semplice reintegrazione del danno patrimoniale subito dal terzo danneggiato; tali somme rispondono anche ad un interesse del datore di lavoro, che sarebbe altrimenti chiamato a rispondere, direttamente o indirettamente, del danno arrecato dall’amministratore a terzi.
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione del 9 settembre 2003 n. 178/E, ha completato il quadro interpretativo sulla tassazione delle polizze a favore dei dipendenti e degli amministratori, mettendo fine a diversi dubbi sulla formazione o meno di reddito imponibile delle polizze D&0.